Dal 23 ottobre è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva prevista dal decreto-legge di Ferragosto n. 104 del 14 agosto 2020.
Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due 2 mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga di marzo e giugno.
Importo
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Indennità per lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Prevista una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Prevista una indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori intermittenti
Prevista una indennità a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori autonomi occasionali
Prevista una indennità a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Prevista una indennità favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori dello spettacolo
Prevista una indennità favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che siano in possesso di almeno di una delle seguenti condizioni:
> aver versato almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
> aver versato almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Prevista una indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
> titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
> titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
> assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Importo
Indennità è pari a complessivi 1.000 €.
Indennità per lavoratori marittimi
Prevista una indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020.
Importo
L’indennità è pari a 600,00 € per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020.
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Come inviare la domanda per le indennità
Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda del lavoratore interessato. A breve l’istituto fornirà le istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa.
I seguenti lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti:
> Lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
> Lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
> Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
> Lavoratori intermittenti;
> Lavoratori autonomi occasionali;
> Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio>
> Lavoratori dello spettacolo;
> Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Incumulabilità
Tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con il reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia.
Cumulabilità
Tutte le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
